+Articolo 465 4.

Articolo 465 4.

In deroga all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto iv), e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti sostituiscono fino al 31 dicembre 2029 alfa con 1 nel calcolo del valore dell’esposizione per i contratti di cui all’allegato II conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, laddove gli stessi valori dell’esposizione siano calcolati conformemente al metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, ai fini dell’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito