+Articolo 479 3.

Articolo 479 3.

Ai fini del paragrafo 2, le percentuali applicabili rientrano nei seguenti intervalli di valori:

a) 

da 0 % a 80 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 

da 0 % a 60 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

c) 

da 0 % a 40 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

d) 

da 0 % a 20 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito