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+Articolo 479 3. |
Articolo 479 3.Ai fini del paragrafo 2, le percentuali applicabili rientrano nei seguenti intervalli di valori:
a)
da 0 % a 80 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
b)
da 0 % a 60 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
c)
da 0 % a 40 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
d)
da 0 % a 20 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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