+Articolo 483 7.
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Articolo 483 7.
Gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f), g) o h), e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di classe 2 nonostante che gli elementi non siano menzionati all'articolo 62 del presente regolamento o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63 del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo. Gli strumenti ammessi come strumenti di classe 2 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi dei paragrafi 3 o 5.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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