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+Articolo 486 3. |
Articolo 486 3.L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 4, ammissibili come elementi aggiuntivi di classe 1 è limitato alla percentuale applicabile moltiplicata per il risultato della differenza tra la somma degli importi specificati alle lettere a) e b) del presente paragrafo e la somma degli importi di cui alle lettere da c) a f) del presente paragrafo:
a)
l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, ancora emessi al 31 dicembre 2012;
b)
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);
c)
l'importo degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, che al 31 dicembre 2012 superava i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 66, paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/48/CE;
d)
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera c);
e)
l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, emessi al 31 dicembre 2012 ma non ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi dell'articolo 489, paragrafo 4;
f)
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera e). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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