+Articolo 486 Limiti alla clausola grandfatheringdi elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2
---+Articolo 486 1.
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---+Articolo 486 3.
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---+Articolo 486 5.
---+Articolo 486 6.
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Articolo 486 Limiti alla clausola grandfatheringdi elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 486 1.
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Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 la misura in cui gli strumenti ed elementi di cui all'articolo 484 sono considerati fondi propri è limitata conformemente al presente articolo.
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Articolo 486 2.
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L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 3, ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1, è limitato alla percentuale applicabile della somma degli importi di cui alle lettere a) e b), del presente paragrafo:
a)
l'importo nominale del capitale di cui all'articolo 484, paragrafo 3, emesso al 31 dicembre 2012;
b)
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli elementi di cui alla lettera a).
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Articolo 486 3.
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L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 4, ammissibili come elementi aggiuntivi di classe 1 è limitato alla percentuale applicabile moltiplicata per il risultato della differenza tra la somma degli importi specificati alle lettere a) e b) del presente paragrafo e la somma degli importi di cui alle lettere da c) a f) del presente paragrafo:
a)
l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, ancora emessi al 31 dicembre 2012;
b)
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);
c)
l'importo degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, che al 31 dicembre 2012 superava i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 66, paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/48/CE;
d)
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera c);
e)
l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, emessi al 31 dicembre 2012 ma non ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi dell'articolo 489, paragrafo 4;
f)
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera e).
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Articolo 486 4.
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L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ammissibili come elementi di classe 2 è limitato alla percentuale applicabile del risultato della differenza tra la somma degli importi di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo e la somma degli importi di cui alle lettere da e) a h) del presente paragrafo:
a)
l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ancora emessi al 31 dicembre 2012;
b)
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);
c)
l'importo nominale dei prestiti subordinati ancora emessi al 31 dicembre 2012, diminuita dell'importo richiesto conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 64, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/48/CE;
d)
l'importo nominale degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, diversi dagli strumenti e dai prestiti subordinati di cui alle lettere a) e c) del presente paragrafo, emessi al 31 dicembre 2012;
e)
l'importo nominale degli strumenti e degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che supera i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE;
f)
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera e);
g)
l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che non sono ammissibili come elementi di classe 2 ai sensi dell'articolo 490, paragrafo 4;
h)
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera g).
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Articolo 486 5.
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Ai fini del presente articolo, le percentuali applicabili di cui ai paragrafi da 2 a 4 rientrano nei seguenti intervalli di valori:
a)
da 60 % a 80 % nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
b)
da 40 % a 70 % nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
c)
da 20 % a 60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
d)
da 0 % a 50 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
e)
da 0 % a 40 % nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
f)
da 0 % a 30 % nel periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
g)
da 0 % a 20 % nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
h)
da 0 % a 10 % nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
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Articolo 486 6.
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Le autorità competentideterminano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui al paragrafo 5.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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