+Articolo 486 Limiti alla clausola grandfatheringdi elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2
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Articolo 486 Limiti alla clausola grandfatheringdi elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 486 1.
Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 la misura in cui gli strumenti ed elementi di cui all'articolo 484 sono considerati fondi propri è limitata conformemente al presente articolo.
Articolo 486 2.

L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 3, ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1, è limitato alla percentuale applicabile della somma degli importi di cui alle lettere a) e b), del presente paragrafo:

a) 

l'importo nominale del capitale di cui all'articolo 484, paragrafo 3, emesso al 31 dicembre 2012;

b) 

le riserve sovrapprezzo azioni relative agli elementi di cui alla lettera a).

Articolo 486 3.

L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 4, ammissibili come elementi aggiuntivi di classe 1 è limitato alla percentuale applicabile moltiplicata per il risultato della differenza tra la somma degli importi specificati alle lettere a) e b) del presente paragrafo e la somma degli importi di cui alle lettere da c) a f) del presente paragrafo:

a) 

l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, ancora emessi al 31 dicembre 2012;

b) 

le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);

c) 

l'importo degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, che al 31 dicembre 2012 superava i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 66, paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/48/CE;

d) 

le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera c);

e) 

l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, emessi al 31 dicembre 2012 ma non ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi dell'articolo 489, paragrafo 4;

f) 

le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera e).

Articolo 486 4.

L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ammissibili come elementi di classe 2 è limitato alla percentuale applicabile del risultato della differenza tra la somma degli importi di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo e la somma degli importi di cui alle lettere da e) a h) del presente paragrafo:

a) 

l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ancora emessi al 31 dicembre 2012;

b) 

le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);

c) 

l'importo nominale dei prestiti subordinati ancora emessi al 31 dicembre 2012, diminuita dell'importo richiesto conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 64, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/48/CE;

d) 

l'importo nominale degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, diversi dagli strumenti e dai prestiti subordinati di cui alle lettere a) e c) del presente paragrafo, emessi al 31 dicembre 2012;

e) 

l'importo nominale degli strumenti e degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che supera i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE;

f) 

le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera e);

g) 

l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che non sono ammissibili come elementi di classe 2 ai sensi dell'articolo 490, paragrafo 4;

h) 

le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera g).

Articolo 486 5.

Ai fini del presente articolo, le percentuali applicabili di cui ai paragrafi da 2 a 4 rientrano nei seguenti intervalli di valori:

a) 

da 60 % a 80 % nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 

da 40 % a 70 % nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 

da 20 % a 60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 

da 0 % a 50 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

e) 

da 0 % a 40 % nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

f) 

da 0 % a 30 % nel periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

g) 

da 0 % a 20 % nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

h) 

da 0 % a 10 % nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Articolo 486 6.
Le autorità competentideterminano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui al paragrafo 5.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito