+Articolo 486 4.

Articolo 486 4.

L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ammissibili come elementi di classe 2 è limitato alla percentuale applicabile del risultato della differenza tra la somma degli importi di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo e la somma degli importi di cui alle lettere da e) a h) del presente paragrafo:

a) 

l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ancora emessi al 31 dicembre 2012;

b) 

le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);

c) 

l'importo nominale dei prestiti subordinati ancora emessi al 31 dicembre 2012, diminuita dell'importo richiesto conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 64, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/48/CE;

d) 

l'importo nominale degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, diversi dagli strumenti e dai prestiti subordinati di cui alle lettere a) e c) del presente paragrafo, emessi al 31 dicembre 2012;

e) 

l'importo nominale degli strumenti e degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che supera i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE;

f) 

le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera e);

g) 

l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che non sono ammissibili come elementi di classe 2 ai sensi dell'articolo 490, paragrafo 4;

h) 

le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera g).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito