+Articolo 500 3.

Articolo 500 3.

Entro il 31 dicembre 2026, e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta se il livello delle esposizioni in stato di default nei bilanci degli enti è aumentato in maniera significativa, se prevede un significativo deterioramento della qualità delle attività degli enti e se il grado di sviluppo dei mercati secondari per le esposizioni in stato di default non è adeguato a garantire vendite efficienti delle esposizioni in stato di default da parte degli enti, anche tenendo conto degli sviluppi normativi in materia di cartolarizzazione.

La Commissione riesamina l’adeguatezza della deroga di cui al paragrafo 1 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per estendere, reintrodurre o modificare, in base alle necessità, la correzione di cui al presente articolo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito