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+Articolo 501 quater 1. |
Articolo 501 quater 1.L’ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili se il trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività o passività soggette all’impatto di fattori ambientali o sociali debba essere adeguato. In particolare, l’ABE valuta:
a)
la disponibilità e l’accessibilità di dati in materia ambientale, sociale e di governance affidabili e coerenti per ciascuna classe di esposizioni determinata conformemente alla parte III, titolo II;
b)
in consultazione con l’ AEAP, la fattibilità dell’introduzione di una metodologia standardizzata per individuare e qualificare le esposizioni, per ciascuna classe di esposizioni determinata conformemente alla parte III, titolo II, sulla base di una serie comune di principi per la classificazione dei rischi ambientali, sociali e di governance, utilizzando le informazioni sugli indicatori di rischio di transizione e di rischio fisico rese disponibili dai quadri in materia di rendicontazione di sostenibilità adottati nell’Unione e, se disponibili a livello internazionale, gli orientamenti e le conclusioni derivanti da prove di stress prudenziali o analisi di scenario dei rischi finanziari connessi al clima condotte dall’ABE o dalle autorità competenti e, ove rifletta adeguatamente i rischi ambientali, sociali e di governance, il pertinente punteggio in materia ambientale, sociale e di governance del rating del rischio di credito da parte di un’ECAI prescelta;
c)
l’effettiva rischiosità delle esposizioni relative ad attività soggette all’impatto di fattori ambientali o sociali rispetto alla rischiosità di altre esposizioni e le eventuali revisioni aggiuntive e più complete del quadro che dovrebbero essere prese in considerazione, tenendo conto degli sviluppi concordati a livello internazionale dal CBVB;
d)
i potenziali effetti a breve, medio e lungo termine dell’adeguamento del trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività soggette all’impatto di fattori ambientali o sociali sulla stabilità finanziaria e sui prestiti bancari nell’Unione;
e)
i miglioramenti mirati che potrebbero essere presi in considerazione nell’ambito dell’attuale quadro prudenziale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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