+Articolo 21 3.

Articolo 21 3.

Dopo aver considerato il contributo dell’ESMA e del collegio di cui all’articolo 18, le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l’accuratezza del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare delle dimensioni, dell’importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività nonché dell’interconnessione con altre infrastrutture dei mercati finanziari delle CCP interessate nonché delle priorità di vigilanza stabilite dall’ESMA conformemente all’articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b bis). Le autorità competenti aggiornano il riesame e la valutazione almeno una volta l’anno.

Le CCP sono soggette a ispezioni in loco da parte dell’autorità competente della CCP almeno una volta l’anno. L’autorità competente della CCP informa l’ESMA di qualsiasi ispezione in loco pianificata un mese prima che tale ispezione sia prevista avere luogo, a meno che la decisione di svolgere un’ispezione in loco sia adottata in caso di emergenza, nel qual caso l’autorità competente della CCP informa l’ESMA non appena tale decisione è adottata. L’ESMA può chiedere di essere invitata alle ispezioni in loco.

Se, a seguito di una richiesta dell’ESMA a norma del secondo comma, l’autorità competente della CCP rifiuta di invitare l’ESMA a un’ispezione in loco, essa fornisce una spiegazione motivata di tale rifiuto.

Fatti salvi il secondo e il terzo comma, l’autorità competente della CCP trasmette all’ESMA e ai membri del collegio di cui all’articolo 18 tutte le informazioni pertinenti ricevute dalla CCP in relazione a tutte le ispezioni in loco da essa effettuate.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito