+Articolo 509 1.

Articolo 509 1.

L'ABE controlla e valuta le segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 415, paragrafo 1, per le varie valute e per i diversi modelli aziendali. Previa consultazione del CERS, degli utenti finali non finanziari, del settore bancario, delle autorità competenti e delle banche centrali del SEBC, l'ABE riferisce alla Commissione annualmente, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2013, se il requisito generale in materia di copertura della liquidità specificato nella parte sei, basato sugli elementi da comunicare conformemente alla parte sei, titolo II e all'allegato III, considerato sia individualmente che cumulativamente, sia tale da avere un significativo impatto negativo sull'attività e sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione o sulla stabilità e sul corretto funzionamento dei mercati finanziari o sull'economia e sulla stabilità dell'offerta di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle PMI e il finanziamento del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione.

La relazione di cui al primo comma tiene debito conto dello sviluppo dei mercati e delle normative internazionali, nonché delle interazioni del requisito in materia di copertura della liquidità con altri requisiti prudenziali ai sensi del presente regolamento, quali i coefficienti di capitale basati sul rischio di cui all'articolo 92 e il coefficiente di leva finanziaria.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modo di esprimere il loro parere sulla relazione di cui al primo comma.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito