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+Articolo 11 5. |
Articolo 11 5.Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d). Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e dei loro obiettivi nonché delle loro differenze e, ove necessario, elaborano progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle rispettive date di applicazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852 in relazione agli obiettivi ambientali enunciati all’articolo 9 di tale regolamento. Le AEV aggiornano le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici. Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma:
a)
in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2021; e
b)
in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2022. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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