+Articolo 15 2.

Articolo 15 2.

Gli intermediari assicurativi comunicano le informazioni di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 5, all’articolo 5, all’articolo 6, e all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento conformemente all’articolo 23 della direttiva (UE) 2016/97.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito