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+Articolo 15 2. |
Articolo 15 2.Gli intermediari assicurativi comunicano le informazioni di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 5, all’articolo 5, all’articolo 6, e all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento conformemente all’articolo 23 della direttiva (UE) 2016/97.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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