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+Articolo 18 bis 1. |
Articolo 18 bis 1.A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (
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). Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni del partecipante ai mercati finanziari o del consulente finanziario a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica del partecipante ai mercati finanziari o del consulente finanziario, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
per le persone giuridiche, le dimensioni del partecipante ai mercati finanziari o del consulente finanziario, per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
iv)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
v)
un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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