+Articolo 39 Cooperazione in materia di ispezioni e indagini in loco
---+Articolo 39 1.
---+Articolo 39 2.
---+Articolo 39 3.

Articolo 39 Cooperazione in materia di ispezioni e indagini in loco

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 39 1.
Un'autorità competente può chiedere l'assistenza di un'altra autorità competente ai fini di ispezioni o indagini in loco. L'autorità competente che riceve la richiesta coopera per quanto possibile e opportuno.
Articolo 39 2.
Un'autorità competente che presenta una richiesta di cui al paragrafo 1 ne informa l'ESMA. Nel caso di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, le autorità competenti possono chiedere all'ESMA di assumere il coordinamento delle indagini o ispezioni in loco.
Articolo 39 3.

Quando un'autorità competente riceve da un'altra autorità competente la richiesta di eseguire un'ispezione o indagine in loco, può:

a) 

effettuare l'ispezione o l'indagine in loco direttamente;

b) 

consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all'ispezione o indagine in loco;

c) 

nominare revisori o esperti che eseguano l'ispezione o l'indagine in loco o forniscano sostegno.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito