+Articolo 39 Cooperazione in materia di ispezioni e indagini in loco
---+Articolo 39 1.
---+Articolo 39 2.
---+Articolo 39 3.
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Articolo 39 Cooperazione in materia di ispezioni e indagini in loco
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 39 1.
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Un'autorità competente può chiedere l'assistenza di un'altra autorità competente ai fini di ispezioni o indagini in loco. L'autorità competente che riceve la richiesta coopera per quanto possibile e opportuno.
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Articolo 39 2.
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Un'autorità competente che presenta una richiesta di cui al paragrafo 1 ne informa l'ESMA. Nel caso di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, le autorità competenti possono chiedere all'ESMA di assumere il coordinamento delle indagini o ispezioni in loco.
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Articolo 39 3.
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Quando un'autorità competente riceve da un'altra autorità competente la richiesta di eseguire un'ispezione o indagine in loco, può:
a)
effettuare l'ispezione o l'indagine in loco direttamente;
b)
consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all'ispezione o indagine in loco;
c)
nominare revisori o esperti che eseguano l'ispezione o l'indagine in loco o forniscano sostegno.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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