+Articolo 4 bis 3.

Articolo 4 bis 3.

I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale provvedono affinché gli investitori non acquisiscano quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale mediante pre-commercializzazione e che gli investitori contattati nell'ambito di tali attività possano acquisire soltanto quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale attraverso la commercializzazione autorizzata ai sensi dell'articolo 16.

L'eventuale sottoscrizione, da parte di investitori professionisti, entro 18 mesi dalla data in cui i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale hanno avviato pre-commercializzazione, di quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale di cui alle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione, oppure di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione ed è soggetta alle procedure di notifica applicabili di cui all'articolo 16.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito