+Articolo 15bis
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Articolo 15bis

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 15bis 1.
I gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE chiedono la registrazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale per cui intendono utilizzare la denominazione «EuSEF».
Articolo 15bis 2.

La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 è rivolta all’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e contiene i seguenti elementi:

a) 

il regolamento o gli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;

b) 

le informazioni sull’identità del depositario;

c) 

le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1;

d) 

un elenco degli Stati membri in cui i gestori di cui al paragrafo 1 hanno stabilito o intendono stabilire fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.

Ai fini del primo comma, lettera c), le informazioni sulle disposizioni adottate per conformarsi ai requisiti di cui al capo II fanno riferimento alle disposizioni adottate per conformarsi agli articoli 5, 6 e 10, all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) e f).

Articolo 15bis 3.
Qualora l’autorità competente di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e l’autorità competente dello Stato membro di origine siano diverse, l’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale chiede all’autorità competente dello Stato membro di origine se il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale rientri nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione del gestore a gestire FIA e se siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a).

L’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale può altresì chiedere all’autorità competente dello Stato membro di origine chiarimenti e informazioni riguardo alla documentazione di cui al paragrafo 2.

L’autorità competente dello Stato membro di origine fornisce una risposta entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta presentata dall’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.

Articolo 15bis 4.
I gestori di cui al paragrafo 1 non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che essi hanno già fornito a norma della direttiva 2011/61/UE.
Articolo 15bis 5.
Dopo aver valutato la documentazione ricevuta conformemente al paragrafo 2 e aver ricevuto tutti i chiarimenti e le informazioni di cui al paragrafo 3, l’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registra un fondo come fondo qualificato per l’imprenditoria sociale se il gestore di tale fondo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
Articolo 15bis 6.
L’autorità competente di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale informa il gestore di cui al paragrafo 1 in merito alla registrazione del fondo quale fondo qualificato per l’imprenditoria sociale entro due mesi dal momento in cui tale gestore ha fornito tutta la documentazione di cui al paragrafo 2.
Articolo 15bis 7.
La registrazione ai sensi del presente articolo è valida nell’intero territorio dell’Unione e consente di commercializzare tali fondi in tutta l’Unione con la denominazione «EuSEF».
Articolo 15bis 8.
Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 15bis 9.
Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 15bis 10.
L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito