+Articolo 96 7.

Articolo 96 7.

Gli Stati membri assicurano che i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applichino:

a) 

ai prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e d), della presente direttiva;

b) 

ai prestatori di servizi di informazione sui conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della presente direttiva;

c) 

agli istituti di pagamento esentati a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, della presente direttiva; e

d) 

agli istituti di moneta elettronica che beneficiano di un’esenzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito