+Articolo 109 2.

Articolo 109 2.

Gli Stati membri possono decidere di autorizzare e iscrivere automaticamente nei registri di cui agli articoli 14 e 15 gli istituti di pagamento di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo se le autorità competenti dispongono già di prove attestanti il rispetto dei requisiti stabiliti dagli articoli 5 e 11. Le autorità competenti informano gli istituti di pagamento interessati prima della concessione dell’autorizzazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito