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+Articolo 6 3. |
Articolo 6 3.Le attività utilizzate come garanzia reale di cui al paragrafo 1, lettera b), soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a)
per quanto attiene alle attività materiali utilizzate come garanzia reale, esistono norme di valutazione generalmente accettate dagli esperti e adeguate per l’attività di garanzia materiale interessata ed esiste un registro pubblico in cui sono indicati la proprietà e i diritti di credito su tali attività di garanzia materiali; oppure
b)
per quanto attiene alle attività sotto forma di esposizioni, la sicurezza e la solidità della controparte dell’esposizione sono desunte dalla sua potestà tributaria o dalla sua assoggettabilità a una vigilanza pubblica continua della solidità operativa e della solvibilità finanziaria della controparte. Le attività materiali utilizzate come garanzia reale di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo contribuiscono alla copertura delle passività connesse all’obbligazione garantita fino al valore nominale dei gravami combinati con eventuali gravami precedenti oppure al 70 % del valore di tali attività materiali utilizzate come garanzia reale, se inferiore. Le attività materiali utilizzate come garanzia reale di cui al primo comma, lettera a) del presente paragrafo che garantiscono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono tenute a rispettare il limite del 70 % o i limiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Qualora, ai fini del primo comma, lettera a) del presente paragrafo, non esista un registro pubblico per una particolare attività materiale utilizzata come garanzia reale gli Stati membri possono prevedere una modalità alternativa per certificare la proprietà e i diritti di credito su tale attività materiale utilizzata come garanzia reale nella misura in cui tale forma di certificazione fornisca una protezione che sia analoga alla protezione fornita da un registro pubblico nel senso che consente ai terzi interessati, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, di accedere alle informazioni relative all’identificazione delle attività materiali vincolate, all’attribuzione della proprietà, alla documentazione e all’attribuzione dei gravami e all’esecutività dei diritti di garanzia. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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