+Articolo 24 2

Articolo 24 2

2.   Nel valutare la credibilità della liquidazione le autorità di risoluzione tengono in considerazione il probabile impatto della liquidazione dell'ente o del gruppo sui sistemi finanziari dei singoli Stati membri o dell'Unione, nella prospettiva di assicurare la continuità dell'accesso alle funzioni essenziali svolte dall'ente o dal gruppo e conseguire gli obiettivi di risoluzione stabiliti all'articolo 31 della direttiva 2014/59/UE. A tal fine le autorità di risoluzione tengono conto delle funzioni svolte dall'ente o dal gruppo e valutano se la liquidazione rischi di avere un sostanziale impatto negativo su uno qualsiasi degli elementi seguenti:

a)

funzionamento dei mercati finanziari e fiducia del mercato;

b)

infrastrutture dei mercati finanziari, in particolare:

i)

se un'improvvisa cessazione delle attività ostacolerebbe il normale funzionamento di tali infrastrutture al punto da produrre effetti negativi sul sistema finanziario nel complesso;

ii)

se, e eventualmente quanto, tali infrastrutture potrebbero rivelarsi canali di contagio nel processo di liquidazione;

c)

altri enti finanziari, in particolare:

i)

se la liquidazione aumenterebbe i costi di finanziamento (funding) o ridurrebbe la disponibilità di finanziamenti per altri enti finanziari al punto da comportare un rischio per la stabilità finanziaria;

ii)

rischio di contagio diretto e indiretto e effetti di retroazione a livello macroeconomico;

d)

economia reale, in particolare disponibilità dei servizi finanziari essenziali.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
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