+Articolo 24 2
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Articolo 24 2
2. Nel valutare la credibilità della liquidazione le autorità di risoluzione tengono in considerazione il probabile impatto della liquidazione dell'ente o del gruppo sui sistemi finanziari dei singoli Stati membri o dell'Unione, nella prospettiva di assicurare la continuità dell'accesso alle funzioni essenziali svolte dall'ente o dal gruppo e conseguire gli obiettivi di risoluzione stabiliti all'articolo 31 della direttiva 2014/59/UE. A tal fine le autorità di risoluzione tengono conto delle funzioni svolte dall'ente o dal gruppo e valutano se la liquidazione rischi di avere un sostanziale impatto negativo su uno qualsiasi degli elementi seguenti:
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a)
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funzionamento dei mercati finanziari e fiducia del mercato;
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b)
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infrastrutture dei mercati finanziari, in particolare:
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i)
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se un'improvvisa cessazione delle attività ostacolerebbe il normale funzionamento di tali infrastrutture al punto da produrre effetti negativi sul sistema finanziario nel complesso;
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ii)
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se, e eventualmente quanto, tali infrastrutture potrebbero rivelarsi canali di contagio nel processo di liquidazione;
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c)
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altri enti finanziari, in particolare:
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i)
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se la liquidazione aumenterebbe i costi di finanziamento (funding) o ridurrebbe la disponibilità di finanziamenti per altri enti finanziari al punto da comportare un rischio per la stabilità finanziaria;
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ii)
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rischio di contagio diretto e indiretto e effetti di retroazione a livello macroeconomico;
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d)
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economia reale, in particolare disponibilità dei servizi finanziari essenziali.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
- EULAW_DA -
EULAW_DA
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