1. Le autorità di risoluzione valutano se la strategia di risoluzione proposta è adatta a conseguire gli obiettivi della risoluzione in considerazione della struttura e del modello di business dell'ente o del gruppo e dei regimi di risoluzione applicabili alle persone giuridiche di un gruppo. L'azione di risoluzione può essere adottata nell'interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura.