3. Ai fini del paragrafo 1 si considerano pertinenti gli interessi in comune o in conflitto con almeno le seguenti parti:
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a)
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l'alta dirigenza e i membri dell'organo di amministrazione dell'entità pertinente;
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b)
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le persone fisiche o giuridiche che controllano l'entità pertinente o hanno in essa una partecipazione qualificata;
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c)
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i creditori che l'autorità che ha il potere di nomina o un'altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione individua come significativi sulla base degli elementi a sua disposizione;
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d)
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ciascuna entità del gruppo.
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