+Articolo 41 3

Articolo 41 3

3.   Ai fini del paragrafo 1 si considerano pertinenti gli interessi in comune o in conflitto con almeno le seguenti parti:

a)

l'alta dirigenza e i membri dell'organo di amministrazione dell'entità pertinente;

b)

le persone fisiche o giuridiche che controllano l'entità pertinente o hanno in essa una partecipazione qualificata;

c)

i creditori che l'autorità che ha il potere di nomina o un'altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione individua come significativi sulla base degli elementi a sua disposizione;

d)

ciascuna entità del gruppo.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_DA -

    EULAW_DA