+Articolo 84 2
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Articolo 84 2
2. Le autorità di risoluzione che decidono in merito alle misure che devono essere adottare dalle filiazioni a livello individuale, in assenza di una decisione congiunta, trasmettono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo un documento contenente tutti i seguenti elementi:
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a)
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il nome dell'autorità di risoluzione che adotta la decisione;
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b)
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il nome delle entità nella giurisdizione dell'autorità di risoluzione a cui si riferisce e si applica la decisione;
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c)
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i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione;
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d)
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la data della decisione;
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e)
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le misure ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE decise dall'autorità di risoluzione e il termine entro il quale le entità interessate danno seguito a tali misure;
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f)
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ove le misure proposte dalle filiazioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/59/UE, non siano accettate o siano accettate parzialmente dalle rispettive autorità di risoluzione delle filiazioni, una spiegazione del motivo per cui le misure proposte dalle filiazioni sono giudicate non idonee a rimuovere i rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione e del motivo per cui le misure di cui alla lettera e) del presente paragrafo ridurrebbero o rimuoverebbero efficacemente tali impedimenti;
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g)
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il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e una spiegazione circa i motivi del disaccordo sulle misure proposte dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo per affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
- EULAW_DA -
EULAW_DA
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