+Articolo 84 2

Articolo 84 2

2.   Le autorità di risoluzione che decidono in merito alle misure che devono essere adottare dalle filiazioni a livello individuale, in assenza di una decisione congiunta, trasmettono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo un documento contenente tutti i seguenti elementi:

a)

il nome dell'autorità di risoluzione che adotta la decisione;

b)

il nome delle entità nella giurisdizione dell'autorità di risoluzione a cui si riferisce e si applica la decisione;

c)

i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione;

d)

la data della decisione;

e)

le misure ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE decise dall'autorità di risoluzione e il termine entro il quale le entità interessate danno seguito a tali misure;

f)

ove le misure proposte dalle filiazioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/59/UE, non siano accettate o siano accettate parzialmente dalle rispettive autorità di risoluzione delle filiazioni, una spiegazione del motivo per cui le misure proposte dalle filiazioni sono giudicate non idonee a rimuovere i rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione e del motivo per cui le misure di cui alla lettera e) del presente paragrafo ridurrebbero o rimuoverebbero efficacemente tali impedimenti;

g)

il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e una spiegazione circa i motivi del disaccordo sulle misure proposte dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo per affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_DA -

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