(3) Le autorità di risoluzione delle filiazioni concordano con l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e comunicano alle autorità competenti nella loro giurisdizione il termine per il ricevimento da parte di queste ultime di osservazioni scritte e pienamente motivate, in particolare per quanto riguarda i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE. Se le autorità competenti non presentano alcuna osservazione entro il termine stabilito, le autorità di risoluzione delle filiazioni presumono che esse non intendano commentare le rispettive proposte ai sensi del paragrafo 1.