+Articolo 88 3

Articolo 88 3

(3)   Le autorità di risoluzione delle filiazioni concordano con l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e comunicano alle autorità competenti nella loro giurisdizione il termine per il ricevimento da parte di queste ultime di osservazioni scritte e pienamente motivate, in particolare per quanto riguarda i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE. Se le autorità competenti non presentano alcuna osservazione entro il termine stabilito, le autorità di risoluzione delle filiazioni presumono che esse non intendano commentare le rispettive proposte ai sensi del paragrafo 1.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_DA -

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