+Articolo 99 4

Articolo 99 4

4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il progetto di valutazione o di decisione al collegio di risoluzione precisando:

a)

ai fini dell'articolo 91 della direttiva 2014/59/UE, il proprio parere sul probabile impatto delle azioni di risoluzione notificate o delle misure nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza sul gruppo e sulle entità del gruppo in altri Stati membri e, in particolare, la probabilità che le azioni di risoluzione o le altre misure consentano il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione in relazione ad un'entità del gruppo in un altro Stato membro;

b)

ai fini dell'articolo 92 della direttiva 2014/59/UE, il suo parere sulla non applicabilità di una qualsiasi delle condizioni per un programma di risoluzione di gruppo di cui all'articolo 92, paragrafo 1, di detta direttiva, tenendo debito conto delle condizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo;

c)

il suo parere sulla necessità di mettere in comune i meccanismi di finanziamento ai fini del piano di finanziamento in conformità dell'articolo 107 della direttiva 2014/59/UE.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
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