+Articolo 24 bis Collegio delle autorità di vigilanza
---+Articolo 24 bis 1.
---+Articolo 24 bis 2.
---+Articolo 24 bis 3.
---+Articolo 24 bis 4.
---+Articolo 24 bis 5.
---+Articolo 24 bis 6.
---+Articolo 24 bis 7.
---+Articolo 24 bis 8.
---+Articolo 24 bis 9.
---+Articolo 24 bis 10.
---+Articolo 24 bis 11.
---+Articolo 24 bis 12.
---+Articolo 24 bis 13.
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Articolo 24 bis Collegio delle autorità di vigilanza
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 24 bis 1.
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L'autorità competente dello Stato membro d'origine istituisce un collegio delle autorità di vigilanza per svolgere i compiti di cui al paragrafo 8 in relazione a un CSD le cui attività sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori in almeno due Stati membri ospitanti.
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Articolo 24 bis 2.
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Il collegio è istituito entro un mese dalla data in cui:
a)
l'autorità competente dello Stato membro d'origine stabilisce che le attività svolte dal CSD in almeno due Stati membri ospitanti rivestono un'importanza sostanziale; oppure
b)
una delle entità elencate al paragrafo 4 notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine che le attività svolte dal CSD in almeno due Stati membri ospitanti rivestono un'importanza sostanziale.
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Articolo 24 bis 3.
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L'autorità competente dello Stato membro d'origine gestisce e presiede il collegio.
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Articolo 24 bis 4.
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Il collegio è composto dai membri seguenti:
b)
l'autorità competente dello Stato membro d'origine;
c)
le autorità rilevanti di cui all'articolo 12;
d)
le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui le attività del CSD rivestono un'importanza sostanziale;
e)
l'ABE, nel caso in cui un CSD sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3.
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Articolo 24 bis 5.
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Se le attività di un CSD per il quale è istituito un collegio non rivestono un'importanza sostanziale in uno Stato membro in cui è stabilita un'impresa figlia appartenente allo stesso gruppo di società del CSD, o la sua impresa madre, o se il CSD per il quale è stabilito un collegio è autorizzato a prestare servizi in un altro Stato membro conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, l'autorità competente e le autorità rilevanti di tale Stato membro possono partecipare al collegio su loro richiesta.
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Articolo 24 bis 6.
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Il presidente notifica la composizione del collegio all'ESMA entro un mese dall'istituzione del collegio ed eventuali cambiamenti nella sua composizione entro un mese da tale cambiamento. L'ESMA e l'autorità competente dello Stato membro d'origine pubblicano sul proprio sito internet, senza indebito ritardo, l'elenco dei membri di tale collegio e tengono tale elenco aggiornato.
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Articolo 24 bis 7.
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Un'autorità competente che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.
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Articolo 24 bis 8.
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Fatte salve le competenze delle autorità competenti a norma del presente regolamento, il collegio assicura:
a)
lo scambio di informazioni, comprese le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 e le informazioni riguardanti il processo di riesame e valutazione ai sensi dell'articolo 22;
b)
una vigilanza efficiente evitando l'inutile ripetizione di azioni di vigilanza, quali richieste di informazioni;
c)
l'accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;
d)
lo scambio di informazioni su un'esternalizzazione o un'estensione autorizzata delle attività e dei servizi di cui all'articolo 19;
e)
la cooperazione tra le autorità dello Stato membro d'origine e di quello ospitante a norma dell'articolo 24 per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera d), ed eventuali problemi riscontrati in relazione alla prestazione di servizi in altri Stati membri;
f)
lo scambio di informazioni sulla struttura del gruppo, sull'alta dirigenza, sull'organo di amministrazione e sugli azionisti ai sensi dell'articolo 27;
g)
lo scambio di informazioni sulle procedure o le disposizioni che hanno un impatto significativo sul governo societario o sulla gestione del rischio dei CSD appartenenti al gruppo.
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Articolo 24 bis 9.
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Il presidente convoca il collegio almeno una volta all'anno o su richiesta di un membro del collegio. Al fine di facilitare lo svolgimento dei compiti attribuiti al collegio a norma del paragrafo 8, i membri del collegio possono aggiungere punti all'ordine del giorno delle riunioni. Il presidente può invitare altri partecipanti alle discussioni del collegio su base ad hoc per temi specifici. I membri del collegio diversi dal presidente possono decidere di non partecipare ad una riunione del collegio.
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Articolo 24 bis 10.
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Su richiesta di uno dei suoi membri, il collegio adotta, conformemente al paragrafo 11, pareri non vincolanti riguardanti:
a)
le questioni individuate durante i processi di riesame e valutazione a norma dell'articolo 22 o 60;
b)
questioni riguardanti l'esternalizzazione o l'estensione delle attività e dei servizi ai sensi dell'articolo 19; oppure
c)
le questioni che si riferiscono alla potenziale violazione del presente regolamento derivante dalla prestazione di servizi in uno Stato membro ospitante di cui all'articolo 24, paragrafo 5.
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Articolo 24 bis 11.
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Il collegio adotta i propri pareri non vincolanti a maggioranza semplice. I membri di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d), hanno diritto di voto. Ciascun membro avente diritto di voto dispone di un voto. I membri aventi diritto di voto che agiscono in più funzioni, anche in qualità di autorità competente e di autorità rilevante, dispongono di un voto per ciascuna funzione in cui agiscono. L'ABE e l'ESMA non hanno diritto di voto.
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Articolo 24 bis 12.
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Il funzionamento del collegio è basato su un accordo scritto tra tutti i suoi membri. L'accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese le modalità di comunicazione tra i membri del collegio e può precisare i compiti da delegare loro.
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Articolo 24 bis 13.
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L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri secondo i quali le attività di un CSD nello Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori in tale Stato membro ospitante. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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