+Articolo 24 bis Collegio delle autorità di vigilanza
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---+Articolo 24 bis 11.
---+Articolo 24 bis 12.
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Articolo 24 bis Collegio delle autorità di vigilanza

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 24 bis 1.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine istituisce un collegio delle autorità di vigilanza per svolgere i compiti di cui al paragrafo 8 in relazione a un CSD le cui attività sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori in almeno due Stati membri ospitanti.
Articolo 24 bis 2.

Il collegio è istituito entro un mese dalla data in cui:

a) 

l'autorità competente dello Stato membro d'origine stabilisce che le attività svolte dal CSD in almeno due Stati membri ospitanti rivestono un'importanza sostanziale; oppure

b) 

una delle entità elencate al paragrafo 4 notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine che le attività svolte dal CSD in almeno due Stati membri ospitanti rivestono un'importanza sostanziale.

Articolo 24 bis 3.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine gestisce e presiede il collegio.
Articolo 24 bis 4.

Il collegio è composto dai membri seguenti:

a) 

l'ESMA;

b) 

l'autorità competente dello Stato membro d'origine;

c) 

le autorità rilevanti di cui all'articolo 12;

d) 

le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui le attività del CSD rivestono un'importanza sostanziale;

e) 

l'ABE, nel caso in cui un CSD sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3.

Articolo 24 bis 5.
Se le attività di un CSD per il quale è istituito un collegio non rivestono un'importanza sostanziale in uno Stato membro in cui è stabilita un'impresa figlia appartenente allo stesso gruppo di società del CSD, o la sua impresa madre, o se il CSD per il quale è stabilito un collegio è autorizzato a prestare servizi in un altro Stato membro conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, l'autorità competente e le autorità rilevanti di tale Stato membro possono partecipare al collegio su loro richiesta.
Articolo 24 bis 6.
Il presidente notifica la composizione del collegio all'ESMA entro un mese dall'istituzione del collegio ed eventuali cambiamenti nella sua composizione entro un mese da tale cambiamento. L'ESMA e l'autorità competente dello Stato membro d'origine pubblicano sul proprio sito internet, senza indebito ritardo, l'elenco dei membri di tale collegio e tengono tale elenco aggiornato.
Articolo 24 bis 7.
Un'autorità competente che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.
Articolo 24 bis 8.

Fatte salve le competenze delle autorità competenti a norma del presente regolamento, il collegio assicura:

a) 

lo scambio di informazioni, comprese le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 e le informazioni riguardanti il processo di riesame e valutazione ai sensi dell'articolo 22;

b) 

una vigilanza efficiente evitando l'inutile ripetizione di azioni di vigilanza, quali richieste di informazioni;

c) 

l'accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;

d) 

lo scambio di informazioni su un'esternalizzazione o un'estensione autorizzata delle attività e dei servizi di cui all'articolo 19;

e) 

la cooperazione tra le autorità dello Stato membro d'origine e di quello ospitante a norma dell'articolo 24 per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera d), ed eventuali problemi riscontrati in relazione alla prestazione di servizi in altri Stati membri;

f) 

lo scambio di informazioni sulla struttura del gruppo, sull'alta dirigenza, sull'organo di amministrazione e sugli azionisti ai sensi dell'articolo 27;

g) 

lo scambio di informazioni sulle procedure o le disposizioni che hanno un impatto significativo sul governo societario o sulla gestione del rischio dei CSD appartenenti al gruppo.

Articolo 24 bis 9.
Il presidente convoca il collegio almeno una volta all'anno o su richiesta di un membro del collegio.

Al fine di facilitare lo svolgimento dei compiti attribuiti al collegio a norma del paragrafo 8, i membri del collegio possono aggiungere punti all'ordine del giorno delle riunioni.

Il presidente può invitare altri partecipanti alle discussioni del collegio su base ad hoc per temi specifici.

I membri del collegio diversi dal presidente possono decidere di non partecipare ad una riunione del collegio.

Articolo 24 bis 10.

Su richiesta di uno dei suoi membri, il collegio adotta, conformemente al paragrafo 11, pareri non vincolanti riguardanti:

a) 

le questioni individuate durante i processi di riesame e valutazione a norma dell'articolo 22 o 60;

b) 

questioni riguardanti l'esternalizzazione o l'estensione delle attività e dei servizi ai sensi dell'articolo 19; oppure

c) 

le questioni che si riferiscono alla potenziale violazione del presente regolamento derivante dalla prestazione di servizi in uno Stato membro ospitante di cui all'articolo 24, paragrafo 5.

Articolo 24 bis 11.
Il collegio adotta i propri pareri non vincolanti a maggioranza semplice. I membri di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d), hanno diritto di voto. Ciascun membro avente diritto di voto dispone di un voto. I membri aventi diritto di voto che agiscono in più funzioni, anche in qualità di autorità competente e di autorità rilevante, dispongono di un voto per ciascuna funzione in cui agiscono. L'ABE e l'ESMA non hanno diritto di voto.
Articolo 24 bis 12.
Il funzionamento del collegio è basato su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

L'accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese le modalità di comunicazione tra i membri del collegio e può precisare i compiti da delegare loro.

Articolo 24 bis 13.
L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri secondo i quali le attività di un CSD nello Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori in tale Stato membro ospitante.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito