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+Articolo 54 2. |
Articolo 54 2.Gli OICVM di cui al paragrafo 1 menzionano esplicitamente, nel regolamento del fondo o nell’atto costitutivo della società di investimento, gli Stati membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono i valori nei quali essi intendono investire più del 35 % del proprio patrimonio. Il regolamento o l’atto costitutivo vengono approvati dalle autorità competenti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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