+Articolo 54 2.

Articolo 54 2.

Gli OICVM di cui al paragrafo 1 menzionano esplicitamente, nel regolamento del fondo o nell’atto costitutivo della società di investimento, gli Stati membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono i valori nei quali essi intendono investire più del 35 % del proprio patrimonio.

Il regolamento o l’atto costitutivo vengono approvati dalle autorità competenti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito