+Articolo 10 Requisiti di trasparenza post-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati
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Articolo 10 Requisiti di trasparenza post-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 10 1.
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I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici il prezzo, il volume e la data delle operazioni eseguite relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione negoziati in una sede di negoziazione. Tali requisiti si applicano anche alle operazioni eseguite per i derivati negoziati in borsa e per i derivati OTC di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i dettagli di tutte le operazioni in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile.
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Articolo 10 2.
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I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione concedono l'accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle imprese di investimento tenute, a norma dell'articolo 21, a pubblicare le informazioni sulle proprie operazioni in obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati OTC ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 2.
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Articolo 10 3.
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Le informazioni relative a un'operazione a pacchetto sono rese disponibili per ciascuna componente in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, tenendo conto della necessità di assegnare i prezzi a determinati strumenti finanziari, e includono un indicatore per identificare che la componente appartiene a un pacchetto. Se una componente dell'operazione a pacchetto è ammissibile alla pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 11 o 11 bis, sono messe a disposizione informazioni sulla componente dopo la scadenza del periodo di differimento per l'operazione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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