+Articolo 8 3.

Articolo 8 3.

In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi dalla data di trasmissione sulla verifica e valutazione del piano di risanamento di gruppo o sulle misure che si richiede all’impresa madre nell’Unione di prendere ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 5 e 6, l’autorità di vigilanza su base consolidata adotta una propria decisione riguardo a tali questioni. L’autorità di vigilanza su base consolidata adotta la propria decisione dopo aver tenuto conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti nel corso del periodo di quattro mesi. L’autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione all’impresa madre nell’Unione e alle altre autorità competenti.

Qualora, al termine di tale periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti di cui al paragrafo 2 abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 7 all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di vigilanza su base consolidata.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito