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+Articolo 7 2. |
Articolo 7 2.Al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui RAEE raccolti separatamente conformemente all'articolo 5 siano trasmesse agli Stati membri gratuitamente e che siano almeno comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati:
a)
ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento,
b)
ricevuti presso i distributori,
c)
oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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