+Articolo 7 2.

Articolo 7 2.

Al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui RAEE raccolti separatamente conformemente all'articolo 5 siano trasmesse agli Stati membri gratuitamente e che siano almeno comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati:

a) 

ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento,

b) 

ricevuti presso i distributori,

c) 

oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito