+Articolo 6 1.

Articolo 6 1.

Il piano presenta gli elementi seguenti:

a) 

misure concrete e investimenti conformemente agli articoli 4 e 8 per ridurre gli effetti di cui alla lettera d) del presente paragrafo, precisando in che modo tali misure e investimenti potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 nell’ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;

b) 

se del caso, misure di accompagnamento concrete, reciprocamente coerenti e rafforzate per realizzare le misure e gli investimenti e ridurre gli effetti di cui alla lettera d);

c) 

informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell’Unione, internazionali, pubbliche o, se del caso, private che contribuiscono alle misure e agli investimenti stabiliti nel piano. comprese informazioni sul sostegno diretto temporaneo al reddito;

d) 

la stima dei probabili effetti dell’aumento dei prezzi derivanti dall’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE sulle famiglie, in particolare sull’incidenza della povertà energetica e della povertà dei trasporti, e sulle microimprese; tali effetti devono essere analizzati al livello territoriale appropriato definito da ciascuno Stato membro, tenendo conto di elementi e specificità nazionali quali l’accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base, e individuando le zone più colpite;

e) 

la stima del numero e l’individuazione delle famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti;

f) 

una spiegazione del modo in cui devono essere applicate a livello nazionale le definizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti;

g) 

se il piano prevede le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 3, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, la scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che tali misure riducano la povertà energetica, la povertà dei trasporti e la vulnerabilità delle famiglie nel contesto dell’aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento;

h) 

i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo globale dell’attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;

i) 

se del caso, un calendario per la riduzione graduale del sostegno ai veicoli a basse emissioni;

j) 

i costi totali stimati del piano, accompagnati da una motivazione adeguata e da una spiegazione di come tali costi siano in linea con il principio dell’efficienza e commisurati all’impatto atteso del piano;

k) 

il contributo nazionale previsto ai costi totali stimati del piano, calcolato conformemente all’articolo 15;

l) 

fatta eccezione per le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, una spiegazione del modo in cui il piano garantisce che nessuna delle misure o degli investimenti arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

m) 

le modalità per il monitoraggio e l’attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato, in particolare dei traguardi e degli obiettivi proposti, i pertinenti indicatori comuni di cui all’allegato IV e, se nessuno di tali indicatori è pertinente per una misura o un investimento specifici, i singoli indicatori aggiuntivi proposti dallo Stato membro interessato;

n) 

per la preparazione e, ove disponibile, l’attuazione del piano, una sintesi del processo di consultazione pubblica di cui all’articolo 5;

o) 

una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e rettificare la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nell’utilizzo delle dotazioni finanziarie fornite nell’ambito del Fondo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del Fondo e di altri programmi dell’Unione;

p) 

laddove applicabile e pertinente, una spiegazione del modo in cui nel piano sono state prese in considerazione le specificità geografiche, come isole, regioni e territori ultraperiferici, zone rurali o remote, periferie meno accessibili, zone montuose o zone in ritardo di sviluppo;

q) 

se del caso, una spiegazione del modo in cui le misure e gli investimenti sono intesi ad affrontare la disparità di genere.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito