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Articolo 4 Lingue di pubblicazioneArticolo 4 Lingue di pubblicazione Gli Stati membri possono esigere che i documenti previsti dalla presente direttiva vengano pubblicati nella o nelle lingue ufficiali nazionali e che la traduzione di detti documenti venga autenticata. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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