+Articolo 2
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Articolo 2
Articolo 2 Per quanto attiene alla ripartizione regionale e per località delle statistiche dei prezzi di gas e di energia elettrica che sono oggetto della direttiva 90/377/CEE, la Germania definisce al più tardi il 1o luglio 1992 le regioni e le località per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e le comunica alla Commissione. Tale comunicazione è trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo per informazione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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