+Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2

Per quanto attiene alla ripartizione regionale e per località delle statistiche dei prezzi di gas e di energia elettrica che sono oggetto della direttiva 90/377/CEE, la Germania definisce al più tardi il 1o luglio 1992 le regioni e le località per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e le comunica alla Commissione. Tale comunicazione è trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo per informazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito