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+Articolo 8 |
Articolo 8Articolo 8 1. Il comandante di un peschereccio comunitario provvede affinché ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. da o verso la sua nave sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato. 2. Il comandante di un peschereccio comunitario che ha ricevuto uno o più formulari del documento di cattura, prima di ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp., segue le procedure seguenti: a) si accerta che tutte le informazioni obbligatorie di cui all'allegato I siano correttamente riportate nel documento di cattura; b) qualora uno sbarco o un trasbordo comprenda catture di entrambe le specie di Dissostichus, il comandante registra nel documento di cattura il peso totale stimato delle catture da sbarcare o trasbordare e indica il peso stimato di ciascuna specie; c) qualora uno sbarco o un trasbordo comprenda catture di entrambe le specie di Dissostichus provenienti da diverse sottozone e/o divisioni statistiche, il comandante registra nel documento di cattura per ciascuna specie il peso stimato delle catture provenienti da ciascuna sottozona o divisione statistica; d) il comandante comunica allo Stato membro di bandiera del peschereccio, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, il numero del documento di cattura, le date corrispondenti alle catture, le specie, il tipo o i tipi di trattamento, il peso stimato da sbarcare e la zona o le zone di cattura, la data di sbarco o di trasbordo, il porto e il paese di sbarco o la nave di trasbordo e chiede allo Stato membro di bandiera un codice di convalida. Le modalità di applicazione della presente lettera possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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