+Articolo 15

Articolo 15

Articolo 15

1.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni carico di Dissostichus spp. importato nel loro territorio o da esso esportato sia accompagnato da uno o più documenti di cattura, convalidati per l'esportazione o la riesportazione, corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico.

2.  Gli Stati membri si accertano che le loro autorità doganali o altri funzionari competenti richiedano ed esaminino la documentazione relativa all'importazione di ciascun carico di Dissostichus spp. importato nel loro territorio o da esso esportato al fine di verificare che esso comprenda uno o più documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione e corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico. Tali autorità o funzionari possono inoltre esaminare il contenuto dei carichi per verificare le informazioni riportate nel documento o nei documenti suddetti.

3.  Gli Stati membri informano la Commissione di tutti i casi in cui dai risultati delle verifiche previste ai paragrafi 1 e 2 risulta che non sono stati rispettati i requisiti in materia di documentazione stabiliti dal presente regolamento.

4.  Il documento di cattura di Dissostichus spp. convalidato per l'esportazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) contenere tutte le informazioni previste dall'allegato I e tutte le firme richieste;

b) recare un'attestazione firmata e timbrata da un funzionario dello Stato esportatore che certifichi l'esattezza delle informazioni riportate nel documento.

▼B

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito