Articolo 13
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per determinare l'origine dei Dissostichus spp. importati nel loro territorio o da esso esportati e accertare che le specie suddette, nei casi in cui provengano dalla zona della convenzione, siano state catturate ai sensi delle misure di conservazione della CCAMLR.
2. Se uno Stato membro ha motivi per ritenere che carichi di Dissostichus spp., sbarcati o importati e dichiarati come pescati in alto mare al di fuori della zona CCAMLR, provengono in effetti dalla zona suddetta, chiede allo Stato di bandiera di procedere ad una nuova verifica del documento di cattura, utilizzando, tra l'altro, le relazioni fornite dal sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP).
Se, nonostante tale richiesta, lo Stato di bandiera non è in grado di attestare che il documento di cattura è stato verificato tramite i dati ottenuti con lo SCP, detto documento è considerato nullo e sono vietate le importazioni e le esportazioni di Dissostichus spp.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi in cui, dai risultati delle ulteriori verifiche di cui al paragrafo 2, risulta che le catture non sono state effettuate nel rispetto delle misure di conservazione previste dalla CCAMLR e delle misure adottate in proposito dallo Stato membro di cui trattasi.
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