+CAPO IV Obblighi dello Stato membro in caso di sbarco, importazione, esportazione o riesportazione di Dissostichus spp.
---+Articolo 13
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CAPO IV Obblighi dello Stato membro in caso di sbarco, importazione, esportazione o riesportazione di Dissostichus spp.

CAPO IV Obblighi dello Stato membro in caso di sbarco, importazione, esportazione o riesportazione di Dissostichus spp.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 13

Articolo 13

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per determinare l'origine dei Dissostichus spp. importati nel loro territorio o da esso esportati e accertare che le specie suddette, nei casi in cui provengano dalla zona della convenzione, siano state catturate ai sensi delle misure di conservazione della CCAMLR.

2.  Se uno Stato membro ha motivi per ritenere che carichi di Dissostichus spp., sbarcati o importati e dichiarati come pescati in alto mare al di fuori della zona CCAMLR, provengono in effetti dalla zona suddetta, chiede allo Stato di bandiera di procedere ad una nuova verifica del documento di cattura, utilizzando, tra l'altro, le relazioni fornite dal sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP).

Se, nonostante tale richiesta, lo Stato di bandiera non è in grado di attestare che il documento di cattura è stato verificato tramite i dati ottenuti con lo SCP, detto documento è considerato nullo e sono vietate le importazioni e le esportazioni di Dissostichus spp.

3.  Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi in cui, dai risultati delle ulteriori verifiche di cui al paragrafo 2, risulta che le catture non sono state effettuate nel rispetto delle misure di conservazione previste dalla CCAMLR e delle misure adottate in proposito dallo Stato membro di cui trattasi.

▼B

Articolo 14

Articolo 14

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni sbarco di Dissostichus spp. nei loro porti sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato.

▼M1

Articolo 15

Articolo 15

1.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni carico di Dissostichus spp. importato nel loro territorio o da esso esportato sia accompagnato da uno o più documenti di cattura, convalidati per l'esportazione o la riesportazione, corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico.

2.  Gli Stati membri si accertano che le loro autorità doganali o altri funzionari competenti richiedano ed esaminino la documentazione relativa all'importazione di ciascun carico di Dissostichus spp. importato nel loro territorio o da esso esportato al fine di verificare che esso comprenda uno o più documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione e corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico. Tali autorità o funzionari possono inoltre esaminare il contenuto dei carichi per verificare le informazioni riportate nel documento o nei documenti suddetti.

3.  Gli Stati membri informano la Commissione di tutti i casi in cui dai risultati delle verifiche previste ai paragrafi 1 e 2 risulta che non sono stati rispettati i requisiti in materia di documentazione stabiliti dal presente regolamento.

4.  Il documento di cattura di Dissostichus spp. convalidato per l'esportazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) contenere tutte le informazioni previste dall'allegato I e tutte le firme richieste;

b) recare un'attestazione firmata e timbrata da un funzionario dello Stato esportatore che certifichi l'esattezza delle informazioni riportate nel documento.

▼B

Articolo 16

Articolo 16

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni carico di Dissostichus spp. riesportato dal loro territorio sia accompagnato da uno o più documenti di cattura convalidati per la riesportazione corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico.

Il documento di cattura convalidato per la riesportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III e contenere i dati indicati all'articolo 19.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito