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+Articolo 16 |
Articolo 16Articolo 16 Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni carico di Dissostichus spp. riesportato dal loro territorio sia accompagnato da uno o più documenti di cattura convalidati per la riesportazione corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico. Il documento di cattura convalidato per la riesportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III e contenere i dati indicati all'articolo 19. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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