+Articolo 20

Articolo 20

Articolo 20

1.  Lo Stato membro di bandiera, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, trasmette immediatamente al segretariato della CCAMLR, dandone copia alla Commissione, le copie di cui agli articoli 10 e 12.

2.  Gli Stati membri, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, trasmettono immediatamente al segretariato, dandone copia alla Commissione, una copia dei documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione nonché i documenti di cui all'articolo 22 bis.

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito