Articolo 20
1. Lo Stato membro di bandiera, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, trasmette immediatamente al segretariato della CCAMLR, dandone copia alla Commissione, le copie di cui agli articoli 10 e 12.
2. Gli Stati membri, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, trasmettono immediatamente al segretariato, dandone copia alla Commissione, una copia dei documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione nonché i documenti di cui all'articolo 22 bis.
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