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+Articolo 21 |
Articolo 21Articolo 21 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, perché essa lo trasmetta a sua volta al segretariato della CCAMLR, il nome dell'autorità nazionale o delle autorità nazionali (indicando nomi, indirizzi, numeri di telefono e di fax e indirizzi e-mail) incaricate di rilasciare e di convalidare i documenti di cattura. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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