+Articolo 21

Articolo 21

Articolo 21

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, perché essa lo trasmetta a sua volta al segretariato della CCAMLR, il nome dell'autorità nazionale o delle autorità nazionali (indicando nomi, indirizzi, numeri di telefono e di fax e indirizzi e-mail) incaricate di rilasciare e di convalidare i documenti di cattura.

▼M2

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito