+Articolo 22

Articolo 22

Articolo 22

Entro il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre e il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco riassuntivo dei documenti di cattura rilasciati o ricevuti nel loro territorio relativamente a sbarchi, importazioni, esportazioni, riesportazioni e trasbordi, comprendenti i seguenti dati: numeri di identificazione del documento; data di sbarco, importazione, esportazione, riesportazione o trasbordo; pesi sbarcati, esportati, riesportati o trasbordati; origine e destinazione.

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito