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+Articolo 6 Rifiuto di concedere una deroga |
Articolo 6 Rifiuto di concedere una derogaArticolo 6 Rifiuto di concedere una deroga 1. Quando la Commissione prende in considerazione di concedere una deroga essa agisce in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 e in base ai seguenti criteri: — uso in applicazioni scarsamente dispersive, invece dell'uso in applicazioni molto dispersive; — uso esclusivamente in applicazioni industriali e/o istituzionali specifiche; — rischio per l'ambiente o per la salute, comportato dal volume di vendite e dal modello di uso nell'Unione europea, modesto rispetto ai vantaggi socio-economici, considerando anche le norme in materia di igiene e sicurezza alimentare. 2. Fino a quando la Commissione non ha deciso su una richiesta di deroga, il tensioattivo in questione potrà continuare ad essere immesso sul mercato e utilizzato a condizione che il fabbricante possa dimostrare che esso era già presente sul mercato comunitario alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che la richiesta di deroga è stata presentata nei due anni successivi a quella data. 3. La Commissione può rifiutare di concedere una deroga per un tensioattivo entro dodici mesi dalla ricezione della valutazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, a cura dello Stato membro, fatto salvo il caso dell'articolo 5, paragrafi 4 e 6, della decisione 1999/468/CE, per il quale il periodo è di diciotto mesi. Essa può fissare un periodo di transizione durante il quale l'immissione sul mercato e l'uso del tensioattivo in questione viene gradualmente eliminato. Tale periodo di transizione non deve superare i due anni a decorrere dalla data della decisione della Commissione. 4. La Commissione pubblica nell'allegato VI l'elenco dei tensioattivi individuati come non conformi con il presente regolamento 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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