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+ALLEGATO VII Etichettatura e scheda tecnica degli ingredienti |
ALLEGATO VII Etichettatura e scheda tecnica degli ingredientiALLEGATO VII Etichettatura e scheda tecnica degli ingredienti A. Indicazione del contenuto Le seguenti disposizioni di etichettatura si applicano alle confezioni di detergenti vendute al pubblico. Le seguenti percentuali in termini di peso: — inferiore al 5 %, — uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %, — uguale o superiore al 15 % ma inferiore al 30 %, — 30 % ed oltre, vengono utilizzate per indicare il contenuto dei componenti elencati di seguito, qualora presenti in concentrazioni superiori allo 0,2 % in peso: — fosfati, — fosfonati, — tensioattivi anionici, — tensioattivi cationici, — tensioattivi anfoteri, — tensioattivi non ionici, — sbiancanti a base di ossigeno, — sbiancanti a base di cloro, — EDTA ed i sali, — NTA (acido nitrilotriacetico) ed i sali, — fenoli e fenoli alogenati, — paradiclorobenzene, — idrocarburi aromatici, — idrocarburi alifatici, — idrocarburi alogenati, — sapone, — zeoliti, — policarbossilati. Le seguenti classi di componenti, qualora aggiunti, devono essere riportate indipendentemente dalla concentrazione: — enzimi, — disinfettanti, — sbiancanti ottici, — profumo. Gli eventuali agenti conservanti devono essere elencati, indipendentemente dalla concentrazione, utilizzando ove possibile la nomenclatura comune definita in base all'articolo 8 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 ( 11 ), relativa all’armonizzazione degli Stati membri in materia di prodotti cosmetici. Qualora presenti in quanto tali a concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso, le fragranze allergizzanti riportate nell'elenco di sostanze contenute nell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE nella versione risultante dalla modifica in virtù della direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), intesa ad includere gli ingredienti aromatici allergizzanti dell'elenco stabilito inizialmente dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) con parere SCCNFP/0017/98, vengono elencate utilizzando la nomenclatura di tale direttiva, analogamente ad eventuali altre fragranze allergizzanti successivamente aggiunte all'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE in seguito ad adattamenti di detto allegato ai progressi tecnici. ▼M5 ————— Sull’imballaggio va riportato l’indirizzo web contenente l'elenco degli ingredienti figuranti nella sezione D dell'allegato VII. Per detergenti destinati ad usi industriali ed istituzionali, e non disponibili al pubblico, i requisiti di cui sopra non devono essere soddisfatti purché le informazioni equivalenti vengano fornite mediante schede informative a carattere tecnico, schede di sicurezza o equivalenti. B. Informazioni sul dosaggio Come prescritto dall’articolo 11, paragrafo 4, le seguenti disposizioni di etichettatura si applicano alle confezioni di detergenti vendute al pubblico. Detergenti per bucato destinati ai consumatori L’imballaggio dei detergenti venduti al pubblico per essere utilizzati come detersivi per bucato reca le seguenti informazioni: — quantità raccomandate di detersivo da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi, per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell’acqua tenendo conto di processi di lavaggio a uno o due cicli, — per i detersivi normali, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti «normalmente sporchi» e, per i detersivi per tessuti delicati, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti «leggermente sporchi» che possono essere lavati con il contenuto della confezione utilizzando acqua di durezza media, corrispondente a 2,5 millimoli di CaCO3/l, — qualora sia fornito un misurino, la sua capacità è indicata in millilitri o grammi e sono previste tacche per indicare la dose di detersivo adatta a un carico standard di lavatrice per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell’acqua. Il carico standard delle lavatrici è di 4,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi normali e di 2,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi per tessuti delicati, conformemente alle definizioni di cui alla decisione 1999/476/CE della Commissione, del 10 giugno 1999, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato ( 13 ). Un detersivo è considerato normale salvo non sia principalmente promosso dal fabbricante come detersivo destinato alla protezione dei tessuti, ossia per lavaggi a bassa temperatura, fibre delicate e colori. Detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori L’imballaggio dei detergenti venduti al pubblico per essere utilizzati come detersivi per lavastoviglie automatiche reca le seguenti informazioni: — il dosaggio standard, espresso in grammi o millilitri o numero di pastiglie, per il ciclo di lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie a pieno carico con una capacità di dodici coperti, tenendo conto, se del caso, delle classi di durezza bassa, media ed elevata dell’acqua. C. Scheda degli ingredienti Le disposizioni che seguono si applicano all'elenco degli ingredienti riportato nella scheda informativa di cui all'articolo 9, paragrafo 3. La scheda deve riportare il nome del detergente e quello del fabbricante. Devono essere elencati tutti gli ingredienti; essi devono essere elencati in ordine decrescente di peso e l'elenco deve essere suddiviso nelle seguenti categorie percentuali di peso: — uguale o superiore al 10 %, — uguale o superiore all'1 % ma inferiore al 10 %, — uguale o superiore allo 0,1 % ma inferiore all'1 %, — inferiore allo 0,1 %. Le eventuali impurità non sono considerate ingredienti. La definizione «ingrediente» sta ad indicare ogni sostanza chimica, di origine naturale o sintetica, inclusa intenzionalmente nella composizione di un detergente. Ai fini del presente allegato, un profumo, un olio essenziale o un colorante sarà considerato un singolo ingrediente e non sarà elencata nessuna delle sostanze in esso contenuta, ad eccezione delle fragranze allergizzanti riportate nell’elenco delle sostanze di cui all’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE qualora la concentrazione totale della fragranza allergizzante contenuta nel detergente superi il limite indicato nella sezione A. Per ciascun ingrediente devono essere indicati la denominazione chimica comune oppure la denominazione IUPAC ( 14 ) e, se disponibile, la denominazione INCI ( 15 ), il numero CAS, nonché la denominazione della farmacopea europea. D. Pubblicazione dell'elenco degli ingredienti I fabbricanti devono rendere disponibile su un sito web la succitata scheda degli ingredienti, fatta eccezione per le seguenti informazioni: — non sono richieste le percentuali in termini di peso, — non sono richiesti i numeri CAS, — per gli ingredienti vanno indicate la denominazione secondo la nomenclatura INCI o, ove questo non sia disponibile, il nome secondo Farmacopea europea. In mancanza di entrambi sarà fornita o la denominazione chimica o la denominazione IUPAC. Per la definizione di profumo va usato il termine «parfum» e per l’agente colorante il termine «colorant». Un profumo, un olio essenziale o un colorante sarà considerato un singolo ingrediente e non sarà elencata nessuna delle sostanze in esso contenuta, ad eccezione delle fragranze allergizzanti riportate nell’elenco delle sostanze di cui all’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE qualora la concentrazione totale della fragranza allergizzante contenuta nel detergente superi il limite indicato nella sezione A. L’accesso al sito web non è soggetto ad alcuna restrizione o condizione e il suo contenuto va tenuto aggiornato. Il sito contiene un link con il sito della Commissione sui farmaci o eventuale altro sito web ad hoc che fornisce una tavola di corrispondenza tra le denominazioni INCI, la Farmacopea europea e i numeri CAS. Tale obbligo non si applica ai detergenti industriali o istituzionali, o ai tensioattivi destinati all'uso in detergenti industriali o istituzionali, per i quali è disponibile una scheda informativa tecnica o una scheda informativa sulla sicurezza. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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