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+Articolo 2 Definizioni |
Articolo 2 DefinizioniArticolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), unitamente alle definizioni seguenti:
(1)
per «IAS» e «IFRS» si intendono rispettivamente gli «International Accounting Standards» e gli «International Financial Reporting Standards» come definiti all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1606/2002;
(2)
per «filiazione» si intende una filiazione come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che sia un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013; ▼M1 —————
(4)
per «base consolidata» si intende la base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 48 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
(5)
per «base subconsolidata» si intende la base subconsolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
(6)
per «ente creditizio significativo» si intende un ente creditizio che è qualificato come soggetto vigilato significativo;
(7)
per «ente creditizio meno significativo» si intende un ente creditizio che non è qualificato come soggetto vigilato significativo;
(8)
per «succursale significativa» si intende una succursale che è qualificata come soggetto vigilato significativo che non fa parte di un gruppo vigilato ed è stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante;
(9)
per «succursale meno significativa» si intende una succursale che non è qualificata come soggetto vigilato significativo che non fa parte di un gruppo significativo ed è stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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