+TITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI
---+Articolo 1 Oggetto e principi generali
------+Articolo 1 1.
------+Articolo 1 2.
------+Articolo 1 3.
------+Article 1 3a.
------+Articolo 1 4.
------+Articolo 1 5.
------+Articolo 1 6.
---+Articolo 2 Definizioni
---+Articolo 3 Mutamento di qualifica di un soggetto vigilato
------+Articolo 3 1.
------+Articolo 3 2.

TITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI

TITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 1 Oggetto e principi generali
Articolo 2 Definizioni

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), unitamente alle definizioni seguenti:

(1) 

per «IAS» e «IFRS» si intendono rispettivamente gli «International Accounting Standards» e gli «International Financial Reporting Standards» come definiti all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1606/2002;

(2) 

per «filiazione» si intende una filiazione come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che sia un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

▼M1 —————

▼B

(4) 

per «base consolidata» si intende la base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 48 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

(5) 

per «base subconsolidata» si intende la base subconsolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

▼M1

(6) 

per «ente creditizio significativo» si intende un ente creditizio che è qualificato come soggetto vigilato significativo;

(7) 

per «ente creditizio meno significativo» si intende un ente creditizio che non è qualificato come soggetto vigilato significativo;

(8) 

per «succursale significativa» si intende una succursale che è qualificata come soggetto vigilato significativo che non fa parte di un gruppo vigilato ed è stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante;

(9) 

per «succursale meno significativa» si intende una succursale che non è qualificata come soggetto vigilato significativo che non fa parte di un gruppo significativo ed è stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante.

Articolo 3 Mutamento di qualifica di un soggetto vigilato

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito