+Articolo 3 1.

Articolo 3 1.

Ai fini del presente regolamento, un soggetto vigilato è classificato come significativo decorsi 12 mesi dalla notifica al medesimo della decisione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Esso segnala le informazioni in conformità al Titolo II del presente regolamento, quale soggetto vigilato significativo, alla prima data di riferimento per la segnalazione successiva alla sua classificazione come significativo.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito