+Articolo 3 Mutamento di qualifica di un soggetto vigilato
---+Articolo 3 1.
---+Articolo 3 2.
|
Articolo 3 Mutamento di qualifica di un soggetto vigilato
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 3 1.
|
Ai fini del presente regolamento, un soggetto vigilato è classificato come significativo decorsi 12 mesi dalla notifica al medesimo della decisione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Esso segnala le informazioni in conformità al Titolo II del presente regolamento, quale soggetto vigilato significativo, alla prima data di riferimento per la segnalazione successiva alla sua classificazione come significativo.
|
|
Articolo 3 2.
|
Ai fini del presente regolamento, un soggetto vigilato è classificato come meno significativo quando è ad esso notificata la decisione di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Successivamente esso comincia a segnalare le informazioni in conformità al Titolo III del presente regolamento.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|