+Articolo 3 Mutamento di qualifica di un soggetto vigilato
---+Articolo 3 1.
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Articolo 3 Mutamento di qualifica di un soggetto vigilato

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 3 1.
Ai fini del presente regolamento, un soggetto vigilato è classificato come significativo decorsi 12 mesi dalla notifica al medesimo della decisione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Esso segnala le informazioni in conformità al Titolo II del presente regolamento, quale soggetto vigilato significativo, alla prima data di riferimento per la segnalazione successiva alla sua classificazione come significativo.
Articolo 3 2.
Ai fini del presente regolamento, un soggetto vigilato è classificato come meno significativo quando è ad esso notificata la decisione di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Successivamente esso comincia a segnalare le informazioni in conformità al Titolo III del presente regolamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito