+Articolo 3 2.

Articolo 3 2.

Ai fini del presente regolamento, un soggetto vigilato è classificato come meno significativo quando è ad esso notificata la decisione di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Successivamente esso comincia a segnalare le informazioni in conformità al Titolo III del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito