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+Articolo 9 1. |
Articolo 9 1.Le informazioni finanziarie a fini di vigilanza relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo sono segnalate con le modalità di seguito indicate:
a)
Gli enti creditizi significativi che applicano gli IFRS su base consolidata in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002, inclusi quelli che li applicano per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, assicurano che le informazioni finanziarie a fini di vigilanza specificate al paragrafo 1 dell’allegato II, in relazione alle filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, siano comunicate su base individuale all’ANC di riferimento. ►M3 Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. ◄
b)
Gli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alla lettera a), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE. assicurano che le informazioni finanziarie a fini di vigilanza specificate al paragrafo 2 dell’allegato II, in relazione alle filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, siano fornite su base individuale all’ANC di riferimento. ►M3 Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. ◄ 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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