+Articolo 9 Formato e frequenza delle segnalazioni da parte di enti creditizi significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo
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Articolo 9 Formato e frequenza delle segnalazioni da parte di enti creditizi significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 9 1.

Le informazioni finanziarie a fini di vigilanza relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo sono segnalate con le modalità di seguito indicate:

a) 

Gli enti creditizi significativi che applicano gli IFRS su base consolidata in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002, inclusi quelli che li applicano per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, assicurano che le informazioni finanziarie a fini di vigilanza specificate al paragrafo 1 dell’allegato II, in relazione alle filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, siano comunicate su base individuale all’ANC di riferimento. ►M3  Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. ◄

b) 

Gli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alla lettera a), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE. assicurano che le informazioni finanziarie a fini di vigilanza specificate al paragrafo 2 dell’allegato II, in relazione alle filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, siano fornite su base individuale all’ANC di riferimento. ►M3  Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. ◄

Article 9 1a.
Where more than one credit institution within a supervised group applies prudential requirements on a consolidated basis, paragraph 1 shall apply only to the credit institution established in a participating Member State and at the highest level of consolidation.
Articolo 9 2.
In deroga al paragrafo 1, le informazioni finanziarie concernenti le filiazioni il valore totale delle cui attività è pari o inferiore a 3 miliardi di euro non sono segnalate. A tale fine, il valore totale delle attività è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali, esso è determinato sulla base del bilancio annuale più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità.
Articolo 9 3.
Le informazioni sono segnalate in conformità al paragrafo 1 dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove il valore totale delle attività di una succursale superi, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Le segnalazioni effettuate in conformità al paragrafo 1 non sono richieste dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, il valore totale delle attività di una filiazione sia inferiore o pari a 3 miliardi di euro.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito