+Articolo 10 2.

Articolo 10 2.

Una volta ricevute da enti creditizi significativi informazioni riguardanti filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, come precisato all’articolo 9, e dopo aver assicurato che le informazioni siano nel formato di file corretto conformemente all’articolo 17, le ANC trasmettono tali informazioni alla BCE senza indebito ritardo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito